Un appalto per la sola fornitura di prodotti non implica che l’operatore debba indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come spiega il TAR Liguria con la sentenza n.332/2022, si applica quanto previsto nell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici), ovvero che rimangono escluse dall’indicazione dei costi della manodopera le forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

Di.sa. specifica, quindi, che questa disposizione vale solo per gli appalti di fornitura senza manodopera e non per gli appalti misti di fornitura e servizi, né tantomeno per le forniture con posa in opera.

Stesso discorso vale per i costi relativi alla sicurezza: l’amministrazione non può espellere da una gara per l’appalto di forniture il miglior offerente solo perché questo abbia commesso un errore nell’indicazione dei costi sostenuti per la sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un prodotto fabbricato nel proprio stabilimento ed offerto senza posa in opera.

 

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