Il TAR Toscana, con la sentenza n. 525/2022, si è pronunciato sul ricorso proposto da un operatore contro l’aggiudicazione di un servizio da parte di un altro concorrente, perché l’offerta sarebbe stata carente di alcuni oneri relativi alla manodopera riguardanti le figure del Responsabile del servizio e del Coordinatore.

Il bando di gara in questione affida al Responsabile del servizio e al Coordinatore delle mansioni che non prevedono la continua presenza in loco. Si tratta quindi di posizioni che svolgono funzioni di supervisione e indirizzo e non possono, quindi, considerarsi stabilmente occupate nella esecuzione della commessa.

Un operatore può omettere di inserire nei costi della manodopera le figure non impiegate stabilmente, quando il bando non ne prevede l’obbligo di presenza.

Come spiega il giudice amministrativo, l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, oppure lo fanno in maniera trasversale a vari contratti.

Di.sa sottolinea che, solo nel caso in cui il bando preveda espressamente, anche per questa tipologia di figure, una presenza fisica e non una mera reperibilità allora il costo va inserito nell’offerta.

Share This