Il decreto Rilancio ha innalzato dal 20 al 30 per cento la somma che le imprese possono richiedere come anticipazione del prezzo dell’ appalto. La norma precisa che sul valore del contratto di appalto viene calcolata la somma dell’ anticipazione del prezzo, che è pari al 30 per cento da versare all’ appaltatore entro un termine di quindici giorni dal reale inizio della prestazione e che la somma dell’ anticipazione, è collegata alla creazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’ anticipazione, aumentato del tasso di interesse legale applicato al periodo utile al recupero dell’ anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Sono state valutate varie alternative di contabilizzazione e la soluzione sembra essere quella che vanno applicati i principi della competenza finanziaria potenziata, della competenza economica e della normativa fiscale (Iva) in materia di acconti. Essendo dunque,l’ erogazione dell’ anticipo strettamente collegata all’ esecuzione del contratto di appalto, essa non può essere valutata come un prestito per l’ appaltatore,cosi da essere contabilizzata come una partita finanziaria ma deve essere vista come un vero e proprio acconto su lavori, da trattare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti che riguardano la spesa a cui fa riferimento l’ appalto.

Di.Sa conclude che l’ anticipazione contrattuale viene quindi a delinearsi come una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/ servizio e non come una somma di denaro sconnesso da una qualsiasi prestazione dell’ appaltatore.

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