Decreto Semplificazione e Sottosoglia: serve rettifica del bando in caso di esclusione automatica? Si parla di decreto semplificazioni, affidamento sotto-soglia ed esclusione automatica nei bandi di gara all’interno del parere n. 733 del supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il caso

Un’amministrazione comunale ha bandito una gara per l’affidamento di uno specifico servizio attraverso il portale Sintel tramite procedura negoziata. La scadenza della gara è stata prorogata al 26 ottobre 2020 dall’iniziale scadenza prevista per il 23 giugno 2020 ed è stato prevista l’esclusione automatica, vista la presenza di 10 o più ditte.

Considerata la scadenza del bando e la data di pubblicazione dell’avviso, la stazione appaltante ha chiesto al MIT se sia necessario pubblicare avviso di rettifica che preveda l’esclusione automatica in presenza di 5 o più ditte ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni)

Appalti sottosoglia: cosa prevede il Decreto Semplificazioni?

Il Decreto Semplificazioni ha previsto parecchie modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e far fronte alla crisi economica causata dal coronavirus.

In particolare, qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, sono state previste alcune deroghe alle procedure di affidamento e, inoltre, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 D.L. n. 76/2020).

Con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni, in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti, vengono applicate specifiche procedure di affidamento “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”. In questi casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in alcuni casi specifici. Ma attenzione. “Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento”.

Le soglie previste per l’affidamento

Per poter applicare quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie previste dal Codice dei contratti.

L’articolo 35 del Codice dei contratti prevede le seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Affidamento diretto e procedura negoziata senza bando

Per snellire le procedure, si può procedere il Decreto Semplificazioni ha previsto, qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le seguenti procedure di affidamento.

Per i lavori:

  • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
  • procedura negoziata, senza bando:
    • previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
    • previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
    • previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione:

  • affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro
  • procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Esclusione automatica: la risposta del MIT

Come detto, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso specifico, però, fa fede la data di scadenza originaria del bando, che era, come detto il 23 giugno 2020 e quindi, dice il supporto giuridico, anche se posticipata, “la disposizione non troverà applicazione”.

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