Il cosiddetto principio di invarianza nelle gare di appalto previene da alterazioni della trasparenza e della concorrenza; le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante sono ammissibili laddove non siano tali da modificare la disciplina espressa per lo svolgimento della gara. Lo ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la deliberazione del 1° aprile 2020 n. 311.

Era successo che una stazione appaltante avesse pubblicato due chiarimenti con i quali chiariva la possibilità di subappaltare per intero le opere rientranti in una categoria denominata superspecialistica a qualificazione obbligatoria e che un concorrente avesse obiettato che il chiarimento aveva determinato una distorsione nel calcolo della soglia di anomalia, che sarebbe risultata diversa se fossero state escluse le concorrenti prive dei requisiti di qualificazione richiesti. Da qui la richiesta di annullamento o di esclusione dei concorrenti.

L’Anac sottolinea che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati, sono sempre ammissibili a condizione che non modificano la disciplina indicata per lo svolgimento della gara. Precisa che, le informazioni fornite dalla stazione appaltante «hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara».

Di.Sa mette in chiaro che le delucidazioni sono legittime soltanto nella misura in cui rivestono una finalità interpretativa, contribuendo, con un’operazione di mera ermeneutica del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio; tale ammissibilità va invece esclusa se, «mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, così violando il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis, posto a presidio dei principi di par condicio fra i concorrenti nonché di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione».

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