Sismabonus e Asseverazione tecnica: demolizione e ricostruzione con ampliamento.Quando si parla di interventi di riduzione del rischio sismico e della relativa detrazione fiscale (c.d. sismabonus), una delle maggiori problematiche su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e lo stesso legislatore riguarda l’asseverazione tecnica della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Sismabonus e asseverazione tecnica/

Asseverazione tecnica che, come previsto dalla norma, va presentata ai sensi del DM n.58/2017 come modificato dai successivi DM n.65/2017, DM n.24/2020 e dal DM n.329/2020 (modifica necessaria a seguito della nascita del superbonus 110%).Nella sia prima versione, l’articolo 3, comma 3, del citato DM n. 58/2017 prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal DM n. 24/2020 è stato previsto che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori“. Modifica valida a partire dall’entrata in vigore del DM n. 24/2020 (16 gennaio 2020).

Ma la storia non finisce qui. La norma che ha previsto il sismabonus, inizialmente aveva riservato questa agevolazione agli immobili ricadenti in zona sismica 1. Solo con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (entrato in vigore l’1 maggio 2019) è stata estesa questa detrazione fiscale anche agli edifici in zona sismica 2 e 3.

Con la conseguenza che ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la data di richiesta del titolo e la zona sismica diventano fondamentali per capire se si può avere diritto o meno al sismabonus.

Sismabonus e Asseverazione tecnica: nuovo intervento del Fisco

Proprio su questo argomento registriamo un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate che con la risposta n.192 del 18 marzo 2021 chiarisce nuovi dubbi in merito ad un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento realizzato da una società che intende dopo affittare i locali ad uso commerciale.

Nel caso di specie la situazione è la seguente:

  • acquisto immobili con rogiti che vanno dal 2017 al 2019;
  • permesso di costruire richiesto nel 2019 come variante di un permesso del 2018;
  • permesso di costruire rilasciato a dicembre 2020;
  • zona sismica 2;
  • l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico è stato assentito come ristrutturazione edilizia (art. 3, lett d) del DPR 380/2001);
  • a seguito dell’intervento si avrà una riduzione del rischio sismico di due classi.

Infine, prima dell’avvio dei lavori, ma solo successivamente alla richiesta del titolo, è stata presentata documentazione integrativa le asseverazioni attestanti il «rischio sismico di costruzione» ante intervento.

Asseverazione tardiva: occhio alla data di richiesta del permesso di costruire

Dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legge n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire della predetta agevolazione anche dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Ciò premesso, però, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che al momento della presentazione del permesso di costruire, era in vigore la prima versione dell’articolo 3, comma 3, del citato DM n. 58/2017, che prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.

Per tale motivo, nel caso di specie un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Come detto in premessa, la possibilità di allegare successivamente il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione tecnica è valida a partire dall’entrate in vigore del DM n. 24/2020, ovvero per i titoli abilitativi chiesti a partire dal 16 gennaio 2020.

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