La Commissione europea, con Comunicazione dd. 1.4.2020, offre una lettura sistematica circa l’utilizzo delle norme in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dal Covid-19. Nella Comunicazione, si evince un passaggio molto importante che aiuta a far comprendere come la normativa italiana, che disciplina questo istituto, si affranchi da quella comunitaria che avrebbe dovuto recepire.

La Commissione Europea nella su citata Comunicazione ha disposto: “In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all’art. 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna”.

Quindi le amministrazioni che si trovano nella estrema urgenza di effettuare un acquisto “devono” secondo la Commissione Europea “negoziare direttamente con i potenziali contraenti”. La procedura, pertanto, non dispone termini minimi o “altri obblighi procedurali”. Le amministrazioni possono realizzare “di fatto un’aggiudicazione diretta soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna”.

Quanto appena espresso è la procedura negoziata senza bando in base all’interpretazione della Commissione Europea.

Di.Sa dice che si può pensare, che la procedura in questione, sulla base dell’interpretazione della Commissione Europea, sia una procedura totalmente priva di regolamenti che, in presenza di un presupposto emergenziale, come sta accadendo in questo periodo storico, consenta una negoziazione diretta con gli operatori per giungere poi, nel minore tempo possibile, ad una aggiudicazione diretta invece la disciplina nazionale, appare completamente diversa, e questa differenza dipende dal recepimento della Direttiva Comunitaria da parte dello Stato Italiano.

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