È ragionevole la decisione della stazione appaltante di escludere un operatore che propone l’applicazione di un CCNL con livelli retributivi più bassi rispetto a quelli previsti per i servizi erogati, senza che questa scelta sia una limitazione alla libertà di auto-organizzazione dell’impresa in gara.

Un operatore è stato escluso da una gara a seguito della verifica di congruità dell’offerta, per aver giustificato i costi della manodopera utilizzando un CCNL non coerente con l’oggetto dell’appalto.

La scelta imprenditoriale di adottare un particolare tipo di contratto di lavoro (oggettivamente inconciliabile con la lex specialis) può talvolta consentire al singolo concorrente di eludere i maggiori costi retributivi, contributivi e fiscali che sono invece sottesi al diverso modello contrattuale reso necessario dalle specifiche tecniche di gara, così realizzando non soltanto un pregiudizio all’interesse pubblico della stazione appaltante, ma anche una forma di “dumping” lesiva del leale gioco concorrenziale e dei diritti sociali.

In questo caso la SA ha escluso l’operatore per due motivi specifici e sufficientemente autonomi:

  • l’incompatibilità dell’applicazione del CCNL proposto al contratto in questione per il mansionario previsto;
  • l’inadeguatezza del trattamento complessivo e della retribuzione proposto.

Di.sa. sottolinea che, prima dell’aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 della Costituzione.

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