È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239, il Decreto del Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022, con il quale sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Il decreto specifica che si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Nel provvedimento, all’art. 3, vengono stabilite le soglie di gravità delle violazioni. In particolare, si considera grave la violazione quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Di.sa ricorda che, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia la certificazione relativa ai tributi che la SA può utilizzare per valutare l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

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