Il Tar Calabria con la sentenza n. 1274/2022, ricorda che l’escussione della garanzia è un atto dovuto dalla Stazione Appaltante quando l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione, si rifiuta di stipulare il contratto d’appalto.

Secondo il giudice amministrativo, nelle norme vigenti non vi sono giustificazioni alla unilaterale decisione del concorrente di sottrarsi alla stipula del contratto aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Al momento della indizione della procedura, infatti, i concorrenti assumono l’impegno a concorrere ed a stipulare il contratto se aggiudicatari.

Proprio per questo motivo, la garanzia è prestata “per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta l’ammissione alla gara”, assolvendo così “una funzione preventiva di responsabilizzazione dei partecipanti alla gara, la quale prescinde dal concreto sviluppo successivo di questa”.

In conclusione, Di.sa. ribadisce che l’incameramento della cauzione è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione in relazione ai singoli casi concreti.

 

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