L’aggiudicazione della gara va annullata perché l’offerta dell’impresa vincitrice risulta in perdita: i costi di esecuzione dell’appalto superano il corrispettivo previsto, mentre non si può fare affidamento su ricavi esterni al contratto, che dovrebbero arrivare nel quadro di consolidate relazioni commerciali. L’offerta, anomala, è contro la libera concorrenza: il player forte del settore, ha interesse a conquistare fette sempre maggiori nonostante il singolo appalto sia in perdita, per espellere i concorrenti dal mercato. È quanto emerge dalla sentenza 257/20, pubblicata dalla quarta sezione del Tar Lombardia.

Accolto il ricorso della società seconda classificata nella procedura aperta bandita dal comune per l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica e sociale (pasti a disabili e anziani non indipendenti). A conti fatti preparare i pasti, costerà all’ impresa vincitrice più dei ricavi previsti nel triennio di contratto. E pazienza se nel centro di cottura del Comune si potranno produrre altri pasti da vendere a terzi, che sono estranei al contratto messo a gara e costituiscono comunque una mera eventualità. L’offerta, invece, risulta congrua deve essere di per sé sostenibile da chi partecipa alla procedura.

Di.Sa crede che altrimenti si favoriscono gli operatori economici più grandi, che possono presentare proposte in perdita pur di accaparrarsi gli appalti. Nessun dubbio, poi, che l’eventuale preparazione di pasti per terzi sia estranea al contratto, dove si parla delle sole mense di scuole statali, comunali, asili nido e centro diurno disabili, mentre il centro di cottura dell’amministrazione risulta conferito in uso per garantire il servizio.

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