È confermato, a partire dal 1° gennaio prossimo, il nuovo obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute sugli appalti e subappalti, che si applica anche alle amministrazioni pubbliche.

Le regole in materia di versamento unitario e compensazione, contenute nell’art. 17-bis del Dlgs 241/1997 interessano i committenti, in relazione alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui.

Viene previsto un flusso comunicativo obbligatorio tra ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) e committenti finalizzato a consentire a questi ultimi il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. Le stesse imprese devono dunque inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente. L’elenco deve contenere per ciascun dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’ affidamento, l’ammontare della retribuzione corrisposta per la prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei suoi confronti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione. Il committente nel caso di mancata trasmissione delle informazioni (entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute) o di omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali, è obbligato a sospendere, fino a quando perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate.Inoltre egli, entro 90 giorni, deve dare comunicazione delle irregolarità all’Ade territorialmente competente. Restano escluse le imprese (affidatarie o subappaltatrici) che certifichino al committente la presenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi al termine del versamento), di due requisiti.

Di.Sa deduce che è previsto, che l’Ade, rilasci una certificazione attestante il possesso dei requisiti di esclusione, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

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