L’articolo 68 del Codice degli appalti disciplina il c.d. principio di equivalenza, in base al quale viene concesso a ciascun partecipante di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante.

Le caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture sono definite dalla stazione appaltante mediante l’individuazione di “specifiche tecniche” inserite nei documenti di gara, che consentono il pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, senza comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza o generare discriminatorie limitazioni nell’accesso al mercato allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Ciò significa che la stazione appaltante, in sede di predisposizione della lex specialis di gara, potrà individuare le caratteristiche del prodotto da acquisire ovvero da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, che ritenga maggiormente idonee al soddisfacimento delle proprie esigenze, nel pieno esercizio della propria discrezionalità di tipo tecnico.

Di.sa. conclude dicendo che, con il principio d’equivalenza, ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche, purché le nuove proposte rispettino in maniera pressoché equivalente i requisiti prescritti nella documentazione di gara.

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