Il principio di rotazione negli appalti ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.

L’applicazione del principio di rotazione è limitato alle procedure negoziate, o comunque a quelle in cui la stazione appaltante non ponga limiti sul numero di operatori tra i quali effettuare la selezione, considerata la chiara contrapposizione che si configura nel Codice degli Appalti tra procedure aperte, da un lato, e procedure negoziate e affidamenti diretti, dall’altro, imponendo il rispetto del principio di rotazione soltanto in questi casi.

Il principio di rotazione è inapplicabile in assenza di continuità tra le prestazioni contrattuali.

Tale principio si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora gli affidamenti abbiano come oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, o di servizi, ovvero nello stesso settore merceologico.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Di.sa. ritiene che la rotazione, però, deve essere intesa non come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione del ‘nuovo’ affidamento, ma solo nel senso di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza.

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