Abusi edilizi: illegittimo il permesso di costruire in sanatoria condizionato. Chi si occupa di abusi e sanatoria edilizia si sarà imbattuto almeno una volta in quello che è ormai noto come “permesso di costruire in sanatoria condizionato“. Stiamo parlando di quel provvedimento dell’amministrazione che “condiziona” il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizio) a specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici.

busi edilizi e permesso di costruire in sanatoria condizionato: nuovo intervento della Cassazione

Ma questo provvedimento è previsto dal Testo Unico Edilizia? È legittimo? A rispondere a queste domande ci ha pensato come sempre la giurisprudenza, in questo caso la Corte di Cassazione che con la sentenza n.16498 del 30 aprile 2021 che ci consente di approfondire l’argomento.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso di specie, sul tavolo dei giudici di Cassazione arriva un ricorso per l’annullamento di una decisione del tribunale che aveva revocato i benefici della sospensione della pena e rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la medesima sentenza in relazione ad un manufatto abusivo.

Secondo i ricorrenti, però, il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto in considerazione del permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai ricorrenti per regolarizzare l’immobile, contenente particolari prescrizioni.Una prassi, quella del permesso di costruire “condizionato”, molto consueta per l’amministrazione locale che aveva emanato altri provvedimenti, nel medesimo periodo di tempo nel quale anche gli interessati si erano rivolti per conseguire la sanatoria urbanistica degli abusi commessi. Allo stesso tempo il perito di parte, in risposta a specifica domanda, ha sostenuto l’avvenuta fattuale rimessione in pristino dei luoghi, con eliminazione delle difformità in esecuzione del rilasciato permesso di costruire e senza l’intervento di ulteriore istanza in sanatoria.

Il permesso di costruire condizionato

Preliminarmente i giudici di Cassazione hanno rilevato l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici. Secondo i giudici, detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del Testo Unico Edilizia, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del DPR n. 380/2001 stesso.

L’accertamento di conformità

Ricordiamo che il suddetto art. 36 (accertamento di conformità) prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità).

Come confermato dai giudici di Cassazione, l’unica condizione prevista dall’art. 36 del DPR n. 380/2001 è la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Annullato il reato ma confermata la demolizione

Nel caso di specie, l’amministrazione ha rilasciato ai ricorrenti un permesso di costruire in sanatoria, contenenti particolari prescrizioni. Inoltre, da una parte un sopralluogo confermava la realizzazione dei lavori prescritti; dall’altra, l’ordinanza impugnata ha dato atto che il Pubblico ministero d’udienza non aveva insistito nella revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Infine, il perito di parte ha attestato la conformità dei luoghi alla disciplina urbanistica, laddove il titolo del 2015 risultava effettivamente viziato per carenza dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia. Il vizio è stato ritenuto sanabile e non ostativo all’ottenimento di nuovo permesso di costruire in sanatoria.

Ciò però non è bastato ai giudici della Cassazione che da una parte hanno annullato l’ordinanza limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma dall’altra hanno confermato la demolizione.
Share This