L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito, con il parere di precontenzioso n.350 del 20 luglio 2022, che la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto con il Codice degli Appalti e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro-concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione, anche di imprese medio-piccole.

ANAC ha quindi ricordato quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che:

  • al fine di favorire l’accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; esse inoltre sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
  • è previsto il divieto per le stazioni appaltanti di ricorrere alla suddivisione in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti;
  • le stazioni appaltanti indicano, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti;
  • le stazioni appaltanti possono comunque, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito;
  • negli stessi documenti di gara le SA indicano anche le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

 

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