L’impresa mandataria, secondo quanto stabilito con la sentenza del Tar Puglia, può essere sostituita solo con altre imprese che sono già in origine inserite nel raggruppamento.

Questa questione è sorta perchè vi è stato un episodio in cui la società mandante, faceva comunicazione di voler modificare le percentuali della società di progetto che doveva essere costituita e comunicava allo stesso tempo la volontà di trovare un soggetto che potesse, per esperienza,fatturato e requisiti, prendere il posto della mandataria, ma attuato il procedimento, l’aggiudicazione definitiva della gara veniva annullata dalla stazione appaltante.

A tal proposito interviene la ricorrente, che si oppone affermando che la revoca dell’aggiudicazione definitiva era stata illecita in quanto la stazione appaltante aveva omesso l’applicabilità delle modifiche al raggruppamento, previste in particolare dall’art. 48, comma 17 del Codice.

Di.Sa riporta una lettuta di tale disposizione che prevede la possibilità di sostituzione dell’impresa mandataria in stato di “concordato con continuità aziendale” e non contempla specifiche preclusioni rispetto all’ingresso di soggetti non facenti parte dell’originario raggruppamento. Da ciò si può ritenere che ci può essere sostituzione della posizione della mandataria con soggetti nuovi rispetto all’originaria composizione.

 

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