L’incremento del quinto della classifica di qualificazione deve essere riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili. Nel dichiarare infondato ricorso per motivi aggiunti avverso l’esclusione di RTI, il Tar Campania ribadisce i principi affermatisi in giurisprudenza in ordine all’incremento dei lavori potenzialmente eseguibili dall’impresa qualificata in una categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 61 comma 2  del D.P.R. 207/ 2010

Il RTI ricorrente era stato infatti escluso in quanto la mandante non sarebbe stata in possesso dei requisiti, non potendo beneficiare dell’incremento di un quinto della qualificazione ai sensi dell’art. 61, co, 2, del D.P.R. n. 207/2010, poiché esso è accordato a patto che l’impresa raggiunga almeno il 20% dell’importo dei lavori a base di gara. Invece la mandante del RTI ricorrente non raggiungeva tale soglia e non poteva quindi beneficiare dell’incremento.

Questo determinava che la qualificazione complessiva del RTI ricorrente non copriva l’intero importo dell’appalto, come invece necessario.

Come detto, Tar Campania, Napoli, Sez. I, 16/07/2020, n. 3158 dichiara infondato il ricorso:

Si deve ritenere che, il dato testuale dell’art. 61, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010 debba trovare fedele applicazione, dovendosi quindi subordinare l’incremento di un quinto della classifica al possesso di una qualifica (ovvero soglia di importo dei lavori eseguibili in una determinata categoria), pari ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta, soprattutto nei raggruppamenti orizzontali, come quello oggetto di causa, caratterizzati dall’interscambiabilità delle prestazioni tra le varie imprese partecipanti.

Né può accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la classifica (IIIbis) posseduta nella categoria OG 1 sarebbe sufficiente ad integrare il requisito di partecipazione ritenuto carente.

E infatti, la categoria per la quale la ricorrente non raggiunge la qualificazione necessaria per ottenere l’incremento è la OG 3 per la quale risulta avere una classifica I, laddove la OG 1, per la quale invece l’impresa dispone della qualifica, riguarda esclusivamente la costruzione, “la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie…..

Diversamente, la qualificazione OG 3, richiesta dalla legge di gara, si riferisce alle opere infrastrutturali aventi caratteristiche tecniche e presupposti evidentemente diversi, atteso che il sistema di qualificazione è volto proprio a garantire l’adeguatezza delle imprese rispetto alla tipologia di interventi oggetto di appalto.

Del resto, la previsione di cui all’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 è da sempre interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la condizione, secondo cui l’impresa concorrente deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3993/2018; TAR Sicilia, sez. III, n. 738/2017; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 338/2013; TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 2750/2012).

Articolo 61 comma 2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.

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