L’impresa è stata esclusa dalla gara dopo che la stazione appaltante aveva riscontrato l’esistenza di un collegamento sostanziale con altra partecipante alla medesima gara.

Il Tar evidenzia come la stazione appaltante abbia accertato che: le due imprese si sono presentate in raggruppamento in un’altra gara in itinere bandita dal medesimo Settore dell’ente; che sussistono stretti legami di parentela tra i legali rappresentanti delle due concorrenti; che il pagamento ANAC è intervenuto a distanza di 17 minuti l’uno dall’altro; che entrambe hanno fatto uso del medesimo corriere; ecc ecc

In diritto va ricordato che: il semplice collegamento può quindi dar luogo all’esclusione da una gara d’appalto solo all’esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell’Amministrazione, che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo, affinchè le condizioni di gara vengano alterate ;il motivo escludente previsto dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere, dunque, applicato con rigore ed equilibrio, così da scongiurare il rischio di incidere ingiustificatamente -oltre che sulla libertà d’impresa delle concorrenti- sul canone di massima partecipazione alle gare pubbliche; ecc ecc

Di.Sa: Delineate così le coordinate della questione in fatto, in diritto è agevole concludere che l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole che presidiano all’accertamento del collegamento sostanziale tra imprese.

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