Gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara.
Il mancato possesso del requisito di iscrizione nelle white list per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’ 94, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list.
Quindi l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.
L’iscrizione alla white list è richiesta solo se l’attività principale oggetto dell’appalto rientra nell’elenco dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012.
Le prestazioni secondarie possono essere affidate con contratti continuativi a soggetti iscritti alla white list. Da questo punto di vista, è essenziale che il contratto continuativo sia stipulato prima della gara e che le prestazioni siano rivolte all’appaltatore.
Di.sa. rammenta che, resta fermo, però, l’obbligo di verifica sulla regolarità del soggetto esecutore delle attività a rischio, che deve essere iscritto alla white list al momento della stipula del contratto di appalto.