Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha recentemente approvato, al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico, gli “Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture” nella versione datata 17/05/2019.

Lo scopo è quello di assicurare la qualità del dato e la confrontabilità delle informazioni. In particolare, una corretta definizione del valore complessivo dell’appalto è fondamentale:

– per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice dei contratti pubblici di inserire le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. È infatti obbligatorio l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.0001;

– per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia);

– per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e stazioni appaltanti.

A tal fine sono state analizzate le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti. Nello specifico l’art. 35 del Codice, detta gli indirizzi metodologici per il calcolo del valore stimato degli appalti: ”Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta” (comma 5).

Di.Sa ritiene che sono rilevanti per le finalità dei presenti indirizzi anche gli articoli 63 e 106 del Codice.

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