Disco verde all’Iva agevolata sul contratto d’appalto per la costruzione della nuova «prima casa», purché il contribuente proceda alla vendita dell’abitazione precedente entro un anno dalla fine dei lavori.

È quanto emerge da una recente risposta ad interpello fornita dalla direzione regionale della Lombardia dell’agenzia delle entrate (prot. 904-72/2020), che riconosce dunque applicabile il comma 4-bis della disciplina sull’agevolazione «prima casa», che consente l’acquisto agevolato in deroga al requisito della «non possidenza», anche nel caso in cui il nuovo alloggio non sia acquistato, ma edificato su un suolo di proprietà dell’interessato. Con il comma 4-bis, inserito dalla legge n. 208/2015 nella nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del dpr n. 131/86, è stato previsto che l’agevolazione tributaria si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato precedentemente con l’agevolazione, a condizione che quest’ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

Se questa condizione non si realizza, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta. In sostanza, la disposizione, stabilisce che ai fini della verifica dei requisiti di accesso previsti dalla nota II-bis non si tiene conto della «prima casa» già posseduta dal contribuente al momento dell’atto, a condizione che questa venga rivenduta entro un anno dalla data dell’atto stesso. Nella circolare n. 12/2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale disposizione vale anche per l’applicazione dell’Iva del 4%. L’interpello presentato alla direzione lombarda mirava a chiarire se la disposizione potesse applicarsi anche ai contratti d’appalto per la realizzazione, su un suolo di proprietà, di un’abitazione da destinare a residenza familiare da parte di un contribuente già proprietario, insieme al coniuge, di un alloggio acquistato con l’agevolazione «prima casa», qualora tale alloggio sia alienato entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori della erigenda abitazione.

Analizzata la questione, sulla quale non constano finora interventi ufficiali dell’agenzia delle entrate, la direzione regionale ha ritenuto che l’aliquota Iva del 4% possa trovare applicazione, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa sull’agevolazione «prima casa», anche nel caso prospettato. Riguardo al computo di tale termine annuale, l’amministrazione ritiene che lo stesso decorra, nel caso di contratto di appalto, dalla data di consegna del nuovo immobile realizzato, la cui effettiva ultimazione va attestata dal direttore dei lavori, come precisato nella circolare n. 19/2001 in relazione al credito d’imposta per il riacquisto. L’agenzia puntualizza infine che, sebbene non sia previsto normativamente, l’immobile deve essere ultimato entro il termine per esercitare il potere di accertamento.

 

fonte:https://www.italiaoggi.it/news/iva-agevolata-per-appalti-2442976

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