La qualificazione SOA nei consorzi Stabili, casi pratici.In attesa dell’adozione del regolamento unico previsto dall’art. 216, co. 27-octies, D.Lgs. n. 50/16, sembra farsi avanti una riviviscenza dell’art. 36, co. 7, D.Lgs. n. 163/06 (oramai abrogato sic!), quale norma di riferimento per l’operatività della cosiddetta regola del “cumulo dei requisiti” di qualificazione nei lavori, secondo cui il Consorzio Stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, senza alcuna distinzione tra consorziate designate per l’esecuzione e non designate.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

La qualificazione, pertanto, è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.

Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.

Il consorzio ottiene la categoria:

  • OG 1 classifica IV per € 2.582.000 (cfr esempio nr 2)
  • OG 4 classifica I per € 516.000
  • OG 3 classifica IV per € 2.582.000

A partire dai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati dalle imprese consorziate e attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente possono essere utilizzati, ai fini della qualificazione, dall’impresa consorziata

Nel caso in cui aderiscano al consorzio un’impresa che ha ottenuto la propria qualificazione mediante avvalimento dei requisiti di un’impresa ausiliaria e anche l’impresa ausiliaria stessa, ai fini della qualificazione del consorzio, possono essere utilizzati, soltanto i requisiti maturati dall’impresa ausiliaria.I consorzi stabili che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono far valere il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; analogamente si opera per il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.In merito ai requisiti in capo alle singole imprese, il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (così detto “Sblocca Cantieri”), ha apportato una serie di modifiche al D. Lgs. 50/2016 allo scopo di rilanciare il settore dei contratti pubblici.In particolare, riguardo l’attestazione SOA, il decreto prevede che per la dimostrazione dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese, vi è la possibilità di considerare un periodo di riferimento pari ai quindici anni antecedenti la stipula del contratto di qualificazione con la SOA anziché dieci anni.Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori affidati al consorzio stabile è attribuito in maniera univoca al consorzio o ai consorziati esecutori al fine di evitare duplicazione dei requisiti.

Nelle gare d’appalto d’importo superiore a € 20.000.000, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall’art. 84, comma 7, del codice (dlgs 50/16), di richiedere una cifra d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base di gara che l’impresa deve aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, è previsto un incremento premiante per i consorzi tale che la somma delle cifre d’affari dei lavori realizzati da ciascun’impresa consorziata, nel triennio indicato viene incrementata di una percentuale pari al 20% della somma stessa, per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno e fino al compimento del quinquennio.

Le SOA che rilasciano le attestazioni di qualificazione ai consorzi stabili devono comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle rispettive SOA che hanno emesso le attestazioni delle singole imprese che hanno aderito al Consorzio, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata con indicazione della partecipazione al consorzio.La durata dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è di 5 anni per come indicata all’art. 84, comma 11 del codice.Nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) – o nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati, qualora esse dovessero comportare una riduzione della qualificazione posseduta – il consorzio è tenuto a chiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.In caso di scioglimento del consorzio stabile, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in capo al consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati, vengono attribuiti pro-quota ai singoli consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto dato dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

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