La scelta del contraente privato, da parte della PA, deve avvenire sempre rispettando il criterio di trasparenza e quello della parità dei concorrenti. Una volta scaduto il contratto, se l’ amministrazione intende avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara pubblica.

In base all’ articolo 106, comma 11, la durata del contratto può essere modificata solamente per il tempo «strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte per l’ individuazione del nuovo contraente», sempre che sia prevista questa possibilità nel bando di gara.

La proroga tecnica, va detto, è uno strumento finalizzato solo ad garantire il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro e risponde al principio di continuità dell’ azione amministrativa. L’ eccezionalità della proroga, così come il divieto del rinnovo tacito dei contratti della PA, scaturisce dai principi di tutela della concorrenza e quindi dalla necessità di bandire una nuova gara. La proroga quindi, è ammessa una volta sola, per garantire il “ponte” con il nuovo contraente.

Di.Sa rammenta che, considerando la necessità di dare continuità all’ azione amministrativa nell’ erogazione dei servizi a sostegno delle fasce deboli, il Tar ha applicato la possibilità, prevista dall’ articolo 121, comma 2, di mantenere in vita il contratto illegittimamente prorogato, applicando le sanzioni alternative pecuniarie.

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