Solamente l’impresa che sia in possesso del CEL, al momento della presentazione della domanda, può dichiarare il possesso del requisito!

L’aggiudicataria, nel DGUE presentato all’atto della partecipazione alla gara, si era limitata a rinviare all’articolo 90 del DPR 207/2010 per il possesso dei requisiti richiesti per eseguire le lavorazioni e solo a seguito della attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante ha prodotto i certificati di regolare esecuzione delle lavorazioni integranti il requisito di cui all’art. 90.Secondo la ricorrente tali certificati sono stati tuttavia rilasciati in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della offerta e quindi non erano spendibili in gara.

Tar Toscana,Sez.I, 27/04/2021, n.602 accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione:

Sul punto si è infatti già pronunciato il giudice amministrativo d’appello chiarendo che la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori e, segnatamente 1) dell’art. 86, comma 5 bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che: “l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2; 2) dell’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 secondo cui “l’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”; 3) dell’art. 83, comma 4, d.p.r. cit. a mente del quale tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico – organizzativi ovvero economico – finanziari necessari per l’emissione delle attestazioni SOA, induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo, coincidendo perciò il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori (Cons. Stato, V, 6135/2017).

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