Quando la mancata indicazione del CCNL applicato comporta l’esclusione dalla gara d’appalto? Si può considerare l’offerta economica incompleta? E quali sono i limiti all’attivazione del soccorso istruttorio negli appalti pubblici?
Con la sentenza del 28 marzo 2025, n. 2605, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul delicato bilanciamento tra principio di tassatività delle cause di esclusione, completezza dell’offerta e corrette modalità di applicazione del soccorso procedimentale, ribadendo una linea rigorosa sull’obbligo di indicare il CCNL applicato nelle gare pubbliche.
Secondo il Consiglio di Stato:
- l’indicazione del CCNL costituisce un elemento essenziale dell’offerta, previsto dalla lex specialis e strettamente collegato all’obbligo di garantire i livelli minimi di tutela dei lavoratori;
- l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone l’applicazione del CCNL di settore e territoriale e, laddove si applichi un diverso contratto, è necessario esplicitarlo, unitamente alla dichiarazione di equivalenza delle tutele, sottoposta a verifica da parte della SA (art. 110);
- l’art. 41 del Codice, che richiede la scorporazione dei costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso, è inscindibilmente legato all’art. 11: senza indicazione del CCNL, la SA non può validare il costo del lavoro indicato in offerta né verificare l’eventuale anomalia (anche in applicazione dell’art. 108, comma 9).
Inoltre, evidenzia il Collegio, il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di un elemento costitutivo dell’offerta economica, pena la violazione dei principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta, certezza e trasparenza.