Superbonus 110%: nel Decreto Requisiti tecnici i massimali di costo per gli interventi di Ecobonus. Superbonus 110%: la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni) ha dato il via libera alla valutazione di fattibilità per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d.Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Le nuove detrazioni fiscali hanno necessitato di ben 79 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Rilancio per essere operative. Un tempo tutto sommato “breve” se si pensa che i provvedimenti attuativi (dell’Agenzia delle Entrate e del MiSE) avrebbero dovuto essere pubblicati entro 30 giorni dalla legge n. 77/2020 (e chi gravita nel settore sa che spesso i tempi sono notevolmente più dilatati) ma che, complice, la tipologia di provvedimento che ha introdotto il superbonus (un decreto legge) hanno bloccato il comparto edile che corre dietro la “chimera” del superbonus dal mese di maggio (dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020).

Il Decreto Requisiti tecnici

Il nuovo decreto del MiSE, infatti, rappresenta un tassello fondamentale da cui far discendere ogni valutazione perché definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Superbonus 110%: l’asseverazione degli interventi

L’Allegato A al decreto del MiSE entra nel dettaglio dei requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. In particolare, l’asseverazione del tecnico abilitato dovrà attestare la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste e suddivise nelle seguenti categorie:

  • interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti;
  • interventi sull’involucro di edifici esistenti;
  • interventi di installazione di pannelli solari;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali;
  • interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • interventi sugli impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di installazione di sistemi di building-automation;
  • interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio.

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