Parliamo oggi del nuovo modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, per comunicare la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura per gli interventi inerenti il Superbonus 110% e tutti gli altri bonus edilizi.

Il modello è stato aggiornato in seguito alle modifiche apportate dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n.157 (Decreto anti-frode), che estende a tutti i bonus edilizi e non solo al Superbonus 110%, come era previsto in precedenza, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e l’asseverazione del tecnico che certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute.

Di.sa. ricorda che la comunicazione deve essere inviata sempre entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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