Tra le tante modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 “Correttivo Codice Appalti”, rientrano anche alcune novità sulla disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Le integrazioni riguardano l’art. 35 e l’art. 99, sui quali ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ha fornito alcune importanti precisazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi.

L’art. 35, comma 5-bis, stabilisce che l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alle stazioni appaltanti di accedere al fascicolo senza dover raccogliere ulteriori autorizzazioni, superando la previsione della delibera ANAC n. 262/2023 che richiedeva un consenso specifico preventivo.

Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 99, il legislatore ha previsto una procedura semplificata in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle banche dati interconnesse. Trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza dei dati richiesti tramite FVOE, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti.

Il comunicato distingue inoltre tra:

  • malfunzionamenti tecnici temporanei (gestiti con autodichiarazione e verifica successiva);
  • dati non acquisibili tramite FVOE perché non messi a disposizione dall’Ente certificatore. In questo caso, l’art. 99 non si applica, ma ANAC suggerisce una interpretazione estensiva del comma 3-bis: anche qui, decorso inutilmente il termine dei 30 giorni, è possibile l’aggiudicazione previa autodichiarazione.

 

 

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