Non è stata mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l’ emergenza sanitaria da Covid-19.E’ quanto ha affermato l’ Anac in un comunicato stampa in riferimento a erronee interpretazioni da parte di alcune stazioni appaltanti. L’ Anac nella delibera n. 312/2020, si è limitata a suggerire «l’ opportunità di differire l’ avvio delle procedure di gara già programmate» e di avviare soltanto quelle «ritenute urgenti e indifferibili», assicurando tuttavia «la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate».

Anac, con tale delibera, ha voluto fornire delle prime indicazioni allo scopo di garantire, durante l’ emergenza sanitaria, l’ adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara.

Di.Sa sottolinea che le stazioni appaltanti forniscono informazioni in merito a una serie di aspetti tra cui: la sospensione dei termini disposta dall’ art. 103 del Decreto «Cura Italia», come modificato dall’ art. 37 del Decreto Liquidità, precisando che tale sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis; la nuova scadenza dei termini ricalcolata con applicazione della sospensione; la possibilità per la stazione appaltante, nelle procedure ristrette o negoziate, di disattendere la sospensione di alcuni termini di gara; ulteriori proroghe anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’ impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’ emergenza sanitaria da Covid-19

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