La proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata,è quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza n.5153/2019 che è intervenuto rigettando la pretesa del precedente titolare di una concessione demaniale marittima, per finalità turistico ricreative, di ottenere la proroga e/o il rinnovo del rapporto concessorio, affermando la necessità per la Pa di indire una gara pubblica in aderenza ai principi di derivazione europea.

Il Collegio ha avuto modo di rilevare come, anche per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, la disciplina nazionale debba essere conforme al diritto europeo, notoriamente ostativo alla proroga ex lege dei relativi titoli concessori. Per il Collegio, infatti, prima ancora della nota sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’ interpretazione dell’ articolo 37 cod. nav.

Pertanto, in seguito all’intervenuta soppressione del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’Amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, è tenuta a indire una procedura selettiva, a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.

Di.Sa:ne deriva che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa, invocata dalla ricorrente, non può essere generalizzata

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