Citiamo l’art.23 comma 16 del Codice dei contratti, il quale afferma che per quanto concerne i lavori, il costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature è stabilito in base ai prezzari regionali che ogni anno vengono revisionati. Inoltre la stazione appaltante, al fine di stabilire l’ammontare messo a base di gara, identifica nei documenti i costi della manodopera in base a quanto stabilito dal comma 16; a differenza dei costi della sicurezza che vengono scissi dal costo dell’importo sottoposto al ribasso.

L’art. 24, comma 8 del Codice dei contratti, in merito ai servizi di architettura e ingegneria, stabilisce quanto riportiamo: i corrispettivi previsti dal DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri) “sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’ individuazione dell’ importo a porre a base di gara dell’ affidamento“.  L’ Anac ha asserito che non sussiste alcun obbligo per le stazioni appaltanti di adoperare il Decreto Parametri per la determinazione degli importi attinenti i suddetti servizi.

Di.Sa conclude affermando che il computo scaturente dal Decreto Parametri è solo, e riportiamo l’esatta affermazione, “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento“.

 

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