Il TAR Sicilia, con la sentenza del 18 marzo 2024, n.1071, ha affermato che non è possibile invocare il soccorso istruttorio per la mancata presentazione dei costi della manodopera e della sicurezza se non si dimostra che l’omissione sia avvenuta per un’oggettiva impossibilità.

In una procedura negoziata la Stazione Appaltante aveva disposto l’esclusione di 5 operatori che non avevano indicato i costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta.

Da qui il ricorso, sul presupposto che l’esclusione dei concorrenti fosse illegittima, dato che non avevano potuto allegare i costi della manodopera e della sicurezza all’offerta economica per un’oggettiva impossibilità, ovvero il malfunzionamento del portale. Un problema tecnico a cui però la SA aveva di fatto ovviato, autorizzando gli operatori a inserire gli oneri sulla sicurezza e sulla manodopera nella documentazione amministrativa.

Il TAR ha respinto il ricorso, giudicando legittimo l’operato della SA e soprattutto il fatto che non fosse necessario attivare il soccorso istruttorio per oggettiva impossibilità a presentare l’offerta economica completa dei costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

Nel caso in esame, seppure con alcune difficoltà, non c’è stata un’oggettiva impossibilità di indicare tali costi da parte delle imprese escluse poiché, è emerso come molti concorrenti abbiano regolarmente indicato i predetti costi in seno all’offerta economica e altrettanto numerosi operatori, seguendo i chiarimenti della stazione appaltante, siano riusciti a regolarizzare l’offerta.

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