Valutazione degli elementi progettuali che non modificano l’oggetto. “Per opera aggiuntiva si deve intendere quell’ intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale…” queste le osservazioni contenute nella Sentenza del TAR Molise 4 ottobre 2019,n.340.

Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si precisa che: si valuteranno le proposte migliorative offerte da intendersi quale miglioramento qualitativo dell’opera posta a base di gara, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara”.

Le soluzioni progettuali che costituiscono una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti, sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016:la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’art. 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all’ordinario sviluppo dell’opera per come essa è definita dall’Amministrazione nella lex specialis di gara”

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