Vediamo insieme cosa succede quando un’offerta tecnica è incompleta rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara e se la Stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio per la sua integrazione oppure no.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 2003/2022, relativa all’appello presentato da una società, che aveva visto annullarsi l’aggiudicazione di una gara perché l’offerta tecnica era incompleta e non era sanabile attraverso l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

Nel caso in esame, il disciplinare di gara non lasciava spazio a dubbi interpretativi, richiedendo inequivocabilmente, pena l’esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell’elencazione dei singoli prodotti offerti; di conseguenza la predisposizione di un’offerta tecnico economica mancante della indicazione di alcuni prodotti non è conforme.

Di.sa. rammenta che la carenza non può in alcun modo essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità è strettamente limitata dall’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, per cui il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Come spiega il Consiglio di Stato, il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; il soccorso istruttorio va escluso in merito a carenze strutturali dell’offerta tecnica, perché le mancanze riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto.

Pertanto, il ricorso è stato respinto confermando l’annullamento dell’aggiudicazione della gara perché in caso di offerta incompleta, la stazione appaltante ha l’obbligo conformativo di escludere il concorrente.

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