Se il progettista omette il DGUE il Soccorso Istruttorio è legittimo? Ecco che cosa ha deciso il TAR di Napoli.

La presentazione del DGUE da parte del progettista è richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara. Inoltre, l’art. 14 comma 2 del citato disciplinare, estende al progettista incaricato, la necessità dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del d.lgs n. 50 del 2016. Il tutto senza possibilità di soccorso istruttorio, configurandosi la mancanza del documento e non la mera incompletezza o la carenza dello stesso.

L’omissione, pur rilevante, rientra nello spettro delle irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 citato.

Anche se l’inserimento del DGUE nella busta contenente la documentazione amministrativa è previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, non è individuabile, nell’attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 o della par condicio dei concorrenti, in quanto l’omissione non può essere equiparata a “….carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

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