È possibile indicare nell’offerta un costo pari a zero per gli oneri per la sicurezza, oppure è necessario procedere con l’esclusione?

Il TAR Lazio con la sentenza del 17 aprile 2024, n. 7694, ha confermato che la quantificazione degli oneri aziendali per la sicurezza in misura pari a zero non implica automaticamente l’esclusione dell’offerta, purché:

  • il dato sia espressamente indicato in offerta;
  • tale scelta sia adeguatamente giustificata in fase di verifica della congruità.

In sostanza, zero euro non è sinonimo di omissione, bensì può derivare da assetti organizzativi consolidati e da un’organizzazione aziendale tale da non richiedere costi ulteriori per la gestione dei rischi specifici dell’appalto.

Il TAR ha ribadito che la verifica dell’anomalia non è un sindacato sul merito tecnico o economico dell’offerta, ma un accertamento sull’attendibilità complessiva dell’offerta alla luce delle giustificazioni fornite.

Di.sa. ricorda che, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere un’analisi dettagliata dei costi, soprattutto quando:

  • l’operatore spiega che l’appalto rientra in attività già in essere;
  • si tratta di economie di scala strutture logistiche preesistenti;
  • vengono prodotti documenti aziendali aggiornati e coerenti con l’oggetto dell’appalto.

 

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