È possibile indicare nell’offerta un costo pari a zero per gli oneri per la sicurezza, oppure è necessario procedere con l’esclusione?
Il TAR Lazio con la sentenza del 17 aprile 2024, n. 7694, ha confermato che la quantificazione degli oneri aziendali per la sicurezza in misura pari a zero non implica automaticamente l’esclusione dell’offerta, purché:
- il dato sia espressamente indicato in offerta;
- tale scelta sia adeguatamente giustificata in fase di verifica della congruità.
In sostanza, zero euro non è sinonimo di omissione, bensì può derivare da assetti organizzativi consolidati e da un’organizzazione aziendale tale da non richiedere costi ulteriori per la gestione dei rischi specifici dell’appalto.
Il TAR ha ribadito che la verifica dell’anomalia non è un sindacato sul merito tecnico o economico dell’offerta, ma un accertamento sull’attendibilità complessiva dell’offerta alla luce delle giustificazioni fornite.
Di.sa. ricorda che, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere un’analisi dettagliata dei costi, soprattutto quando:
- l’operatore spiega che l’appalto rientra in attività già in essere;
- si tratta di economie di scala o strutture logistiche preesistenti;
- vengono prodotti documenti aziendali aggiornati e coerenti con l’oggetto dell’appalto.