Opere pubbliche e sicurezza sul lavoro: pubblicato l’atto di indirizzo del MIMS. Tutela dei lavoratori e sicurezza nei cantieri: il Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato l’atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto.

Sicurezza nei cantieri e subappalto: l’atto di indirizzo del MIMS

Il documento richiama le stazioni appaltanti afferenti al MIMS impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), a porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara e al controllo del rispetto delle norme, specialmente quelle relative al subappalto, e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.

Nel documento, viene fatto particolare riferimento alla nuova disciplina del subappalto, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea con disposizioni finalizzate appunto alla tutela e sicurezza del lavoro.

La nuova disciplina del subappalto

Ricordiamo che a novembre 2021 la disciplina del subappalto è stata modificata con l’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis”) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, dall’1 novembre 2021, con il citato articolo 49 sono state disposte notevoli modifiche all’articolo 105 del Codice dei contratti, introducendo un nuovo meccanismo per il quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte.

Tra le condizioni per l’esecuzione del subappalto si individuano le seguenti:

  • il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  • il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
  • l’affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
  • l’affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Subappalto e tutela lavoratori: l’atto del Ministero delle Infrastrutture

Partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese per la realizzazione di un’opera, le norme assicurano che anche alle aziende subappaltatrici siano garantiti gli stessi livelli di tutela che la stazione appaltante richiede all’affidatario.

Secondo l’Atto di Indirizzo del Ministero, le stazioni appaltanti afferenti al Mims devono:

  •  specificare nella determina a contrarre e nei documenti di gara che il rispetto della normativa sopra citata è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e, di conseguenza, nei documenti di gara occorre specificare il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni;
  • verificare, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione della disciplina, nonché quella correlata, come la disposizione in materia di cosiddetto “Durc di Congruità”, di cui al comma 16 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per il quale occorre fare riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021;
  • verificare, prima di autorizzare il ricorso al subappalto in esecuzione dei lavori, il rispetto del comma 14 dell’articolo 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo e all’applicazione dei medesimi CCNL.

Infine, al termine del primo semestre del 2022, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere al Ministro una relazione sulle azioni intraprese per ottemperare all’Atto di Indirizzo.

Un invito ad assumere analoghe iniziative verrà inviato dal Ministro ai Presidenti di Regione, all’Anci, ai Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, ai Commissari straordinari nominati nel 2021, nonché al gruppo Ferrovie dello Stato, considerato che RFI e ANAS costituiscono importanti soggetti attuatori del Pnrr.

 

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