L’ANAC con il parere di precontenzioso di cui alla delibera 30 luglio 2024, n. 392 fornisce indicazioni precise su cosa deve fare la stazione appaltante.
Secondo ANAC “La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l’aggiudicatario, pur applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca al personale impiegato nell’appalto la medesima retribuzione globale annua prevista dal CCNL indicato nel bando”.
ANAC, infatti, evidenzia come il CCNL indicato dalla Stazione appaltante non è vincolante e che il Codice salvaguarda la libertà di scelta dell’operatore economico nell’applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando, gravandolo, tuttavia, dell’onere di dimostrare che tale scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori, compresi quelli in subappalto.
In tale evenienza, prima di procedere all’aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisce dall’operatore economico e verifica con le modalità di cui all’art. 110 del Codice, la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative.
Nonostante l’art. 11 del Codice si limiti a richiedere solo all’aggiudicatario prima di procedere all’aggiudicazione la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ANAC, nella Relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, ha osservato che le stazioni appaltanti sono sempre tenute ad operare la verifica di congruità dell’offerta e che in questa sede, gli operatori economici (non solo l’aggiudicatario) potrebbero essere chiamati a giustificare l’eventuale ribasso offerto sul costo della manodopera e le relative giustificazioni potrebbero riguardare anche l’applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, con conseguente necessaria anticipazione della valutazione di equivalenza.
Per tali ragioni, all’interno del bando tipo 1/2023 è previsto l’inserimento nella busta dell’offerta tecnica della dichiarazione di equivalenza delle tutele e dell’eventuale documentazione a supporto.
Nel caso in cui la Stazione appaltante accerti l’assenza dell’equivalenza economica, è tenuta ad escludere l’operatore economico dalla procedura di gara. Questo anche nel caso in cui il CCNL proposto dall’offerente contenesse tutele di maggior favore. In ogni caso, infatti, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’equivalenza delle tutele economiche.