L’ operatività del principio di rotazione deve essere coordinata con i valori di rango costituzionale tra cui, in particolare, quelli espressi all’ articolo 97, ai quali la pubblica amministrazione è tenuta sempre a uniformare la propria azione per garantire il buon andamento. È questa la pronuncia del Tar Marche, con la sentenza n. 707/2019, che, partendo dall’ analisi della effettiva valenza del principio di rotazione, ha fornito un decalogo per una corretta applicazione dello stesso.

Il principio di rotazione si configura come strumento di garanzia concorrenziale, che evita il consolidarsi di rendite di posizione mediante la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra i vari operatori del mercato di riferimento, nel rispetto della par condicio.

Per il consesso, la motivazione alla deroga non può essere esternata nella fase propedeutica alla competizione pubblica, perché ciò consentirebbe di conoscere in anticipo l’ identità di uno dei concorrenti, in contrasto con il principio di segretezza di cui all’ articolo 53 del codice appalti. D’ altronde, la decisione di non applicare il principio di rotazione, può essere correttamente assunta, solo dopo l’ analisi del mercato, delle sue potenzialità, rilevando il numero degli operatori interessati.

Di.Sa: Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ ultimo

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