Quando richiesto dalla clausola sociale, il progetto di riassorbimento diventa elemento essenziale dell’offerta tecnica e la sua omissione non è sanabile con soccorso istruttorio.

La normativa, in particolare l’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023, prevede che, negli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale e nelle concessioni, le stazioni appaltanti inseriscano nei documenti di gara specifiche clausole sociali, orientate anche alla stabilità occupazionale.

In presenza di tali clausole, l’art. 102 del d.Lgs. n. 36/2023 richiede agli operatori economici di tradurre questo impegno in un contenuto tecnico dell’offerta, attraverso l’indicazione delle modalità con cui intendono adempiervi.

In questo senso un progetto di riassorbimento rappresenta lo strumento attraverso cui la clausola sociale diventa verificabile, valutabile e, soprattutto, confrontabile tra le offerte.

Il documento che descrive le modalità di applicazione della clausola sociale costituisce un “imprescindibile requisito dell’offerta”, e non un elemento esterno o accessorio.

Da qui discende che non è possibile ricondurre la mancata presentazione del progetto di riassorbimento a una carenza formale.

Di.sa. sostiene che, proprio perché il progetto di riassorbimento è parte dell’offerta tecnica, la sua mancanza non può essere colmata tramite soccorso istruttorio. La norma, infatti, esclude espressamente la possibilità di intervenire sugli elementi dell’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione.

 

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