La stazione appaltante ritiene necessario, in virtù “dell’emergenza epidemiologica”, di allungare il termine per la presentazione delle offerte di 42 giorni.

A tal proposito c’è stato un caso in cui la ricorrente che aveva presentato l’offerta, ha fatto richiesta di non accettare tale proposta perchè il procedimento era stato effettuato tutto telematicamente, sostenendo che cosi facendo veniva violato l’art.79, che vi era l’illogicità della motivazione e facendo presente anche che, presentando la domanda entro i termini stabiliti, sarebbe stata l’unico operatore economico ad avanzare un’offerta.

Si è convenuto che il ricorso è fondato. Perchè? Perchè non essendo pervenuta alcuna istanza di proroga alla stazione appaltante da parte di altri operatori economici che avevano interesse nel partecipare a tale procedura aperta, è da considerarsi comprovata la censura attinente all’illogicità della motivazione legata all’emergenza epidemiologica.

Di.Sa fa notare quindi che il ricorso è giustamente avanzato e che è comprovato l’annullamento dell’impugnato provvedimento di proroga.

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