Superbonus 110%, può usufruirne anche chi non dichiara redditi in Italia.Non è necessario presentare una dichiarazione dei redditi in Italia o pagare imposte nel nostro paese, per godere del Superbonus.Per utilizzare il maxi-incentivo del 110% su edilizia, efficienza energetica introdotto con l’articolo 119 del decreto Bilancio, però, chi non paga tasse in Italia deve obbligatoriamente optare per una delle due soluzioni alternative alla detrazione dall’Irpef: la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate rispondendo al dubbio di un frontaliere svizzero, che, pure essendo residente in Italia, lavora e versa le imposte in Svizzera, ed, essendo comproprietario di una casa al 50 per cento con la moglie, fiscalmente a suo carico, chiedeva appunto se poteva accedere al Superbonus per lavori su quell’edificio (interpello in allegato in basso).

L’Agenzia nel rispondere cita la sua circolare n. 24/E del 2020 che ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati“.

Il medesimo documento di prassi, prosegue la risposta, ha chiarito che “in linea generale trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”.

A questi soggetti però non è precluso il beneficio, ma solo la detrazione: possono infatti optare, ai sensi del articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per una delle due alternative previste: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti), oppure la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

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