Ciascun «soggetto della catena» committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di «committente» ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti.

In particolare, sulla base della ratio legis, tutti i «soggetti» possono rivestire la qualifica di committente e, il soggetto che affida la realizzazione di una o più opere o di uno o più servizi, tramite contratto di subappalto o affidamento a soggetti consorziati, non può che essere l’ appaltatore o il consorzio, che sono quindi da ritenersi «committenti» nel senso proprio del comma 1 in esame.

Nell’ ambito dei rapporti a catena ( ad esempio committente, appaltatore, subappaltatore ), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di «committente», rientrerà nell’ ambito di applicazione del comma 1 in esame, in presenza dei presupposti di applicabilità. Al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200 mila euro, che è uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’ art. 17bis, tale soglia sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario.

Di.Sa chiarisce che qualora, nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’ utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili, saranno verificati da ciascun committente ovvero committente originario, appaltatore e consorzio.

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