La Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6907 del 10 ottobre 2019 ha fatto una precisazione in merito alla mancata previsione di misure di compensazione per le piccole imprese, relativamente al punteggio previsto per il rating di legalità. “La stazione appaltante che intenda attribuire un punteggio in caso di possesso del rating di legalità, dimostrato attraverso il certificato rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), deve anche prevedere delle misure di compensazione di elementi presenti nel rating stesso per i soggetti che a questo non possono accedere.”

Bisogna precisare che il rating di legalità può essere richiesto solo dalle imprese operanti nel territorio nazionale, che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro.

Di.Sa crede che, a meno che la stazione appaltante non lo abbia già letto nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, sia opportuno introdurre delle compensazioni onde evitare di penalizzare quelle imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo ad esse di comprovare la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.

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