Requisiti tecnici di partecipazione: attenzione a cosa dispone il disciplinare.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di capacità tecnico-professionale vanno valutati secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, distinguendo tra le diverse attività di cui si occuperanno gli operatori.

Requisiti di capacità tecnico professionale: le disposizioni della lex specialis per RTI

Su questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4365/2022, ha confermato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento della “progettazione di dettaglio, fornitura, posa e gestione di un sistema integrato di sorveglianza tecnologicamente avanzato” e respingendo di fatto il ricorso di un altro concorrente.

Nel disciplinare, veniva richiesto quale requisito di capacità tecnico-professionale il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità a una norma UNI EN ISO da provare mediante certificato di conformità. Secondo il ricorrente, uno dei componenti del RTI aggiudicatario non ne sarebbe stato in possesso, per cui l’operatore avrebbe dovuto essere escluso.

Il TAR aveva respinto il ricorso, in quanto nel disciplinare di gara era specificato che il possesso della certificazione era richiesto solo per i componenti del raggruppamento incaricati dell’attività di fornitura e servizio di gestione integrata del sistema di video sorveglianza e non anche per quelli incaricati di svolgere l’altra attività di progettazione.

L’interpretazione del disciplinare di gara

L’appello ripropone la questione dell’interpretazione del disciplinare di gara in relazione ai requisiti tecnico – professionali richiesti al progettista che abbia partecipato alla gara quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Preliminarmente, il Consiglio ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’interpretazione della lex specialis della procedura di gara, trovano applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti.

In particolare, l’art. 1362, comma 1, cod. civ. impone di ricercare la “comune intenzione delle parti” senza limitarsi al senso letterale delle parole; la giurisprudenza ha chiarito che il significato letterale costituisce criterio prioritario dell’operazione interpretativa cui vanno affiancati gli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ. – se il testo dell’accordo è chiaro ma incoerente con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

La giurisprudenza amministrativa ha poi enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro-unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la sentenza di primo grado ha interpretato il disciplinare della gara in conformità ai criteri logico-sistematico e di favor partecipationis: ai concorrenti era consentito infatti organizzarsi per l’esecuzione dell’attività di progettazione di dettaglio del sistema di videosorveglianza in forme diverse:

  • a) se concorrente in forma di singolo operatore economico, dando prova di possedere (al proprio interno) una struttura di progettazione;
  • b) con l’indicazione di un progettista esterno;
  • c) come raggruppamento temporaneo di imprese composto anche da un progettista.

Nel secondo e nel terzo caso, al progettista era richiesto il possesso di requisiti tecnico-professionali diversi rispetto all’impresa che avrebbe fornito (e posato in opera) le apparecchiature e, tra questi, non vi era appunto la certificazione di qualità.

Infine, il Consiglio di Stato ha considerata corretta l’interpretazione del TAR sull’idoneità della documentazione trasmessa dall’aggiudicataria alla stazione appaltante a comprovare il requisito professionale dello svolgimento di servizi analoghi.

Sul punto, la stazione appaltante richiedeva che i servizi di progettazione analoghi fossero “debitamente certificati”,  lasciando ai concorrenti ampia facoltà di scelta sulla tipologia di documentazione da presentare. In questo caso l’aggiudicataria ha presentato i contratti sottoscritti, gli ordini da acquisto, le relative fatture che davano piena prova degli incarichi di progettazione ricevuti e che dunque, possono essere considerati valido elemento probatorio dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni.

L’appello è stato quindi respinto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

 

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