Richiesta di accesso alla documentazione di gara: illegittimo il silenzio rigetto

Il secondo classificato in graduatoria ha un interesse legittimo all’accesso alla documentazione di gara che, se non consentito, genera illegittimamente il silenzio rigetto da parte dell’Amministrazione.

Accesso alla documentazione di gara: illegittimo il silenzio rigetto

La conferma arriva dal TAR Lazio, con la sentenza del 14 marzo 2024, n. 217 con la quale ha condannato una stazione appaltante a trasmettere la documentazione richiesta dalla seconda classificata nell’ambito di una procedura di appalto.

Nel dettaglio, il concorrente aveva richiesto l’accesso a:

  • copia del contratto di appalto stipulato tra la SA e l’aggiudicataria;
  • copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra la SA e l’aggiudicataria;
  • copia dei provvedimenti e/o delle determinazioni nelle more assunte dalla SA nei confronti della aggiudicataria, qualora fosse stata verificata la sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati dal concorrente.

L’amministrazione aveva inviato una PEC, nella quale comunicava la trasmissione dei documenti richiesti, ma in realtà non li aveva allegati, né li aveva inoltrati dopo una prima ordinanza del TAR.

La seconda classificata ha interesse concreto e legittimo all’accesso

Sulla questione, il giudice ha evidenziato che il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso della ricorrente è illegittimo, ai sensi dell’art. 53, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in quanto fondato su un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza della corretta esecuzione della procedura di gara, considerato che si è collocata al secondo posto in graduatoria, vantando quindi, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale con l’odierna aggiudicataria, il diritto al subentro.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, con l’annullamento del provvedimento di diniego tacito all’accesso che si era formato e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.

 

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