Risoluzione contrattuale e scorrimento della graduatoria. Decide il giudice ordinario.Se viene contestata la risoluzione del contratto (e la conseguente illegittimità dello scorrimento della graduatoria) la controversia rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario. Questo il principio ribadito da Tar Sicilia, sezione staccata di Catania( Sezione Seconda) 23/10/2019, n. 2488.La ricorrente contesta la risoluzione del contratto per “grave inadempimento”, e l’illegittimo scorrimento della graduatoria di gara a seguito della risoluzione del contratto.La stazione appaltante, tra i vari motivi, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia vertente sulla risoluzione del contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tar respinge il ricorso partendo dalla natura privatistica della risoluzione che incide, su posizioni di diritto soggettivo, perché trova la giustificazione nell’inadempimento di obblighi assunti in via contrattuale, con conseguente devoluzione della relativa controversia – che riguarda essenzialmente l’esecuzione del contratto – alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.È pacifica, infatti, l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in tema di appalto pubblico, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto, ancorché l’atto rescissorio della P.A. abbia la “forma” dell’atto amministrativo, perché è al giudice ordinario che spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (ex plurimis, Cass. civ. Ss. UU. Ord. 10 gennaio 2019, n. 489; 3 maggio 2017, n. 10705; Cons. Stato Sez. III,8 giugno 2016, n. 2450; Sez. V, 17 ottobre 2008 n. 5071 e 28 dicembre 2006, n. 8070; T.A.R. Sicilia – Catania Sez. I, 28 agosto 2018, n. 1743; T.A.R. Lombardia – Milano Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 2261; T.A.R. Campania- Napoli, sez. VII, 5 giugno 2009 n. 3110).

Non appare, invece, fondata la prospettazione della ricorrente secondo la quale oggetto di impugnazione sarebbe costituito dalla parte del provvedimento concernente lo “scorrimento della graduatoria”, atteso che questo ultimo segmento (peraltro, già definito alla data di introduzione del ricorso con conseguente manifesta carenza di interesse all’ annullamento) costituisce solo una mera conseguenza della disposta risoluzione contrattuale.Del resto, se, come è noto, ai fini del riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a., rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, (Cassazione civile, sez. un., 25 giugno 2010 n. 15323), ne consegue, nel caso di specie, che, poiché il petitum sostanziale azionato è, senza dubbio, costituito da una domanda diretta ad accertare la correttezza della contestata risoluzione (e la conseguente illegittimità dello scorrimento della graduatoria) ai soli fini risarcitori , la presente controversia, concentrandosi inequivocamente sulla disposta risoluzione del contratto, rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario che, peraltro, è già stato adito dalla parte ricorrente con formulazione della medesima domanda risarcitoria richiesta con il ricorso in esame.

Il ricorso viene dunque respinto.

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