Il Consiglio di Stato con la sent. Sez. III 20.01.2021, n. 627, afferma che non occorre una seduta pubblica per l’apertura delle offerte, poichè il passaggio telematico garantisce la possibilità e il vantaggio di ottenere una enorme sicurezza e la salvaguardia dell’integrità degli atti.

Poichè il principio di pubblicità, quale conseguenza del principio di trasparenza, rappresenta un elemento infallibile nelle procedure pubbliche, nella sentenza viene chiarito come le operazioni in modalità telematica consentano di controllare in modo inconfondibile i passaggi delle informazioni tra i singoli soggetti partecipanti, permettendo un rapido e chiaro controllo della data di incartamento dei dati trasmessi, delle eventuali prove di modifiche e della loro ricezione.

Se durante le gare abituali con la spedizione dei dossier in modo carteceo, per garantire il principio di trasperenza e pubblicità, le stazioni appaltanti dovevano essere obbligate ad aprire in pubblico le offerte, adesso utilizzando le procedure telematiche, tali principi vengono rispettati a priori proprio perchè vengono utilizzati strumenti elettronici.

Di.Sa conclude afferendo che le operazioni che avvegono in modo telematico, permettono non solo di tenere sotto controllo tutte le azioni che vengono compiute, tra cui ad esempio l’apertura dei documenti con le offerte, ma salvaguardano senza dubbio la non modificabilità, la non violabilità e la segretezza delle offerte. Inoltre Di.Sa ritiene che utilizzando tale modalità, il non svolgimento della seduta pubblica non invalida la regolarità della procedura.

 

 

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