Servizio analogo non significa servizio identico e quindi, quando un operatore ha svolto dei servizi analoghi a quelli richiesti nel disciplinare di gara, può essere ammesso e aggiudicarsi la gara.

Questi i presupposti alla base della sentenza n. 9596/2022 del Consiglio di Stato, con la quale Palazzo Spada ha respinto l’appello presentato da un operatore contro l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente.

Secondo la società ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dichiarato servizi diversi da quelli messi a gara. Già il TAR aveva specificato che nel ricorso erano stati indebitamente sovrapposti il concetto di “servizi analoghi”, richiesto dal disciplinare di gara, e quello, differente, di “servizi identici”, non previsto, invece, dalla lex specialis.

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale.

Di.sa. precisa che:

  • i servizi analoghi indicano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara;
  • i servizi identici invece sono una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, così da collidere con il principio di garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.
Share This